IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  1470/92  r.g.n.r. nei
 confronti di Luvara' Teresa, nata a Taurianova (Reggio Calabria),  il
 17  luglio  1967,  ivi  residente  in  frazione  San  Martino, via G.
 Leopardi, 16, persona soggetta  ad  indagine  per  il  reato  di  cui
 all'art.  414,  n. 1, del c.p.; in Taurianova, in epoca compresa fra:
 l'1 e il 4 novembre 1992.
    Rilevato che, con nota 6 novembre 1992  indirizzata  alla  procura
 della  Repubblica  presso  il  Tribunale di Palmi i Carabinieri della
 stazione San Martino di Taurianova riferivano che tal  Luvara'  Rosa,
 presentatasi  spontaneamente  negli  uffici  dell'Arma, denunciava la
 proposta, fattale alcuni giorni prima dalla sorella  Luvara'  Teresa,
 di uccidere il padre dietro compenso di L. 5.000.000.
    La  circostanza  veniva poi confermata dalla cugina dell'indagata,
 tal Bulzomi' Maria, assunta dai carabinieri a sommarie  informazioni,
 cui   la  stessa  Luvara'  Rosa  aveva  confidato  di  aver  ricevuto
 l'incarico delittuoso.
    Non  essendo  stata   accolta   l'istigazione,   con   conseguente
 ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 115, ultimo comma, del Codice
 penale,   il   pubblico   ministero  chiedeva  emettersi  decreto  di
 archiviazione con contestuale applicazione della misura di  sicurezza
 della  liberta' vigilata, con divieto di soggiorno nella provincia di
 Reggio Calabria, nei confronti di Luvara' Teresa.
    Va rilevato che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per
 l'applicazione provvissoria di  misure  di  sicurezza,  essendosi  le
 indagini   preliminari   concluse   con   la   citata   richiesta  di
 archiviazione.
    Nella presente ipotesi, pertanto, ritenendo questo giudice per  le
 indagini  preliminari  di  dover accogliere le richieste dell'ufficio
 requirente, la misura di sicurezza non potrebbe che  essere  disposta
 con  lo  stesso  decreto  di  archiviazione.  A cio' tuttavia osta il
 dettato normativo di cui all'art. 205 del Codice penale, che menziona
 le sentenze di condanna e di proscioglimento come unici provvedimenti
 con cui disporre tali misure.
    Ne' sarebbe ipotizzabile un'interpretazione analogica della norma,
 stante il principio costituzionale di legalita'  e  tassativita'  che
 informa la materia delle misure di sicurezza, tanto in relazione alla
 specie  della  misura  irroganda  che  con  riferimento  ai  casi  di
 possibile applicazione.
    Cio' premesso, ritiene questo giudice per le indagini  preliminari
 che  la  disciplina legislativa dell'inapplicabilita' della misura di
 sicurezza con provvedimento contestuale al decreto  di  archiviazione
 renda  non  manifestamente infondata l'ipotesi di incostituzionalita'
 dell'art. 205 del codice  penale,  con  riferimento  ai  principi  di
 uguaglianza  (art.  3  della Costituzione) e di buona amministrazione
 (art. 97 della Costituzione).
    In ordine al primo profilo, si deve osservare  che,  ove  l'organo
 dell'accusa  avesse erroneamente richiesto, unitamente alla misura di
 sicurezza, il rinvio a giudizio dell'imputata, questo giudice per  le
 indagini  preliminari  ben  avrebbe  potuto,  all'esito  dell'udienza
 preliminare, applicare la misura con la stessa sentenza di non  luogo
 a  procedere,  ex  art.  425  del  codice  di procedura penale, o con
 l'eventuale pronuncia prevista dall'art. 129 possibile,  ad  indagini
 preliminari concluse, anteriormente all'udienza stessa.
    Ove,   viceversa,  il  pubblico  ministero  si  fosse  limitato  a
 richiedere l'applicazione  provvisoria  della  misura  di  sicurezza,
 riservandosi altre determinazioni all'esito di ulteriori indagini, le
 esigenze  di  tutela  della  collettivita' avrebbero comunque trovato
 salvaguardia, sia pure interinale, attraverso la  disciplina  di  cui
 agli artt. 312 e segg. del Codice di procedura penale.
    La  violazione  del  principio  di  uguaglianza  appare ancor piu'
 manifesta ove si consideri  che,  in  tema  di  misure  di  sicurezza
 patrimoniali,  l'art.  240,  cpv.,  del  codice  penale  consente  la
 confisca delle cose la cui  fabbricazione  o  il  cui  uso,  porto  o
 detenzione  costituisce  reato,  indipendentemente dalla pronuncia di
 sentenza di condanna  e  senza  l'irragionevole  limitazione  di  cui
 all'art. 205 del codice penale.
    Quanto  sopra  esposto  consente di apprezzare altresi' il diverso
 profilo di ipotizzata illegittimita' costituzionale, in relazione  al
 citato  art.  97,  apparendo  stridente  rispetto all'esigenza di una
 eficiente e razionale amministrazione della giustizia che l'obiettivo
 special-preventivo  possa  essere  raggiunto  solo   attraverso   una
 strumentale  e  infondata  richiesta  di  rinvio  a giudizio da parte
 dell'Ufficio di  procura  o  mediante  un'altrettanto  irrazionale  e
 ingiustificato  differimento  della richiesta di archiviazione, unica
 soluzione  tale  da  rendere  possibile   l'applicazione,   sia   pur
 provvisoria, della misura di sicurezza.