IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale 1470/92 r.g.n.r. nei confronti di Luvara' Teresa, nata a Taurianova (Reggio Calabria), il 17 luglio 1967, ivi residente in frazione San Martino, via G. Leopardi, 16, persona soggetta ad indagine per il reato di cui all'art. 414, n. 1, del c.p.; in Taurianova, in epoca compresa fra: l'1 e il 4 novembre 1992. Rilevato che, con nota 6 novembre 1992 indirizzata alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi i Carabinieri della stazione San Martino di Taurianova riferivano che tal Luvara' Rosa, presentatasi spontaneamente negli uffici dell'Arma, denunciava la proposta, fattale alcuni giorni prima dalla sorella Luvara' Teresa, di uccidere il padre dietro compenso di L. 5.000.000. La circostanza veniva poi confermata dalla cugina dell'indagata, tal Bulzomi' Maria, assunta dai carabinieri a sommarie informazioni, cui la stessa Luvara' Rosa aveva confidato di aver ricevuto l'incarico delittuoso. Non essendo stata accolta l'istigazione, con conseguente ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 115, ultimo comma, del Codice penale, il pubblico ministero chiedeva emettersi decreto di archiviazione con contestuale applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, con divieto di soggiorno nella provincia di Reggio Calabria, nei confronti di Luvara' Teresa. Va rilevato che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per l'applicazione provvissoria di misure di sicurezza, essendosi le indagini preliminari concluse con la citata richiesta di archiviazione. Nella presente ipotesi, pertanto, ritenendo questo giudice per le indagini preliminari di dover accogliere le richieste dell'ufficio requirente, la misura di sicurezza non potrebbe che essere disposta con lo stesso decreto di archiviazione. A cio' tuttavia osta il dettato normativo di cui all'art. 205 del Codice penale, che menziona le sentenze di condanna e di proscioglimento come unici provvedimenti con cui disporre tali misure. Ne' sarebbe ipotizzabile un'interpretazione analogica della norma, stante il principio costituzionale di legalita' e tassativita' che informa la materia delle misure di sicurezza, tanto in relazione alla specie della misura irroganda che con riferimento ai casi di possibile applicazione. Cio' premesso, ritiene questo giudice per le indagini preliminari che la disciplina legislativa dell'inapplicabilita' della misura di sicurezza con provvedimento contestuale al decreto di archiviazione renda non manifestamente infondata l'ipotesi di incostituzionalita' dell'art. 205 del codice penale, con riferimento ai principi di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di buona amministrazione (art. 97 della Costituzione). In ordine al primo profilo, si deve osservare che, ove l'organo dell'accusa avesse erroneamente richiesto, unitamente alla misura di sicurezza, il rinvio a giudizio dell'imputata, questo giudice per le indagini preliminari ben avrebbe potuto, all'esito dell'udienza preliminare, applicare la misura con la stessa sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 del codice di procedura penale, o con l'eventuale pronuncia prevista dall'art. 129 possibile, ad indagini preliminari concluse, anteriormente all'udienza stessa. Ove, viceversa, il pubblico ministero si fosse limitato a richiedere l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, riservandosi altre determinazioni all'esito di ulteriori indagini, le esigenze di tutela della collettivita' avrebbero comunque trovato salvaguardia, sia pure interinale, attraverso la disciplina di cui agli artt. 312 e segg. del Codice di procedura penale. La violazione del principio di uguaglianza appare ancor piu' manifesta ove si consideri che, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art. 240, cpv., del codice penale consente la confisca delle cose la cui fabbricazione o il cui uso, porto o detenzione costituisce reato, indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna e senza l'irragionevole limitazione di cui all'art. 205 del codice penale. Quanto sopra esposto consente di apprezzare altresi' il diverso profilo di ipotizzata illegittimita' costituzionale, in relazione al citato art. 97, apparendo stridente rispetto all'esigenza di una eficiente e razionale amministrazione della giustizia che l'obiettivo special-preventivo possa essere raggiunto solo attraverso una strumentale e infondata richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'Ufficio di procura o mediante un'altrettanto irrazionale e ingiustificato differimento della richiesta di archiviazione, unica soluzione tale da rendere possibile l'applicazione, sia pur provvisoria, della misura di sicurezza.